Il Papa oggi e domani è in Marocco, ieri ha firmato tre documenti sulla tutela dei minori e ha presieduto in San Pietro la celebrazione penitenziale della Quaresima. Miei impegni di conferenze mi hanno impedito di tenere dietro a questi atti e alle parole che li hanno accompagnati. Oggi recupero. Nel primo commento metto due affermazioni di principio che sono nel più importante dei tre documenti sugli abusi e – a seguire – riporterò i passaggi dei tre testi che ritengo utile memorizzare. Infine una mia notula. Con altri post darò conto della celebrazione quaresimale oggi pomeriggio e del Marocco domani. Ma il sabato è anche il giorno della spesa settimanale e dunque questo lavoro non sarà rapidissimo. Ma lo farò.
Francesco legifera celebra e parte per il Marocco
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Abusi e Vangelo. Due affermazioni di principio sugli abusi contenuti nel Motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili pubblicato ieri: «La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo» – «Desidero rafforzare ulteriormente l’assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili affinché nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano: – sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento che possano avvenire sia nelle relazioni interpersonali che in strutture o luoghi di condivisione; – maturi in tutti la consapevolezza del dovere di segnalare gli abusi alle Autorità competenti e di cooperare con esse nelle attività di prevenzione e contrasto».
Procedura d’ufficio. – sia efficacemente perseguito a norma di legge ogni abuso o maltrattamento contro minori o contro persone vulnerabili;
– sia riconosciuto a coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché ai loro familiari, il diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati […];
– sia garantito agli imputati il diritto a un processo equo e imparziale, nel rispetto della presunzione di innocenza, nonché dei principi di legalità e di proporzionalità fra il reato e la pena;
– venga rimosso dai suoi incarichi il condannato per aver abusato di un minore o di una persona vulnerabile e, al contempo, gli sia offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, anche ai fini del reinserimento sociale;
Fatto salvo il sigillo sacramentale, i soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell’11 luglio 2013 [appartenenti a organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate, legati pontifici e personale diplomatico, persone con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione] sono obbligati a presentare, senza ritardo, denuncia al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano ogniqualvolta, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano notizia o fondati motivi per ritenere che un minore o una persona vulnerabile sia vittima” di abusi.
Gli altri due documenti promulgati ieri dal Papa:
Legge N. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del Vaticano
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/03/29/0260/00528.html
Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/03/29/0260/00529.html
Qui è l’editoriale di Andrea Tornielli direttore editoriale dei media vaticani:
Norme all’avanguardia per la protezione dei minori
Ecco il significato e le principali novità presenti nei tre testi promulgati da Francesco per lo Stato della Città del Vaticano e la Curia Romana
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-03/norme-avanguardia-protezione-minori-vatiab.html
Persone vulnerabili. I commi 2 e 3 della “Legge sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili” danno una definizione di “persona vulnerabile”, ed è la prima volta che ciò avviene nell’ordinamento vaticano:
2. Ai fini della presente legge al «minore» è equiparata la «persona vulnerabile».
3. È vulnerabile ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa.
Prescrizione lunga. L’Articolo 2 della legge di cui al commento precedente tratta della “Procedibilità” (che non richiede più la denuncia) e i “termini di prescrizione” (che vengono ampliati da cinque a 20 anni):
1. I reati di cui all’articolo 1 sono perseguibili d’ufficio.
2. Il termine di prescrizione dei reati di cui all’articolo 1 è di venti anni e decorre, in caso di offesa ad un minore, dal compimento del suo diciottesimo anno di età.
Relazioni con i minori. Le “Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili” hanno un paragrafo che detta i comportamenti da tenere verso i minori:
1. Nelle attività pastorali che coinvolgano minori, la tutela di costoro deve assumere un carattere prioritario. Pertanto, nel corso delle loro attività, gli operatori pastorali devono:
– usare prudenza e rispetto nel relazionarsi con i minori;
– fornire loro modelli positivi di riferimento;
– essere sempre visibili agli altri quando sono in presenza di minori;
– segnalare al responsabile qualsiasi comportamento potenzialmente pericoloso;
– rispettare la sfera di riservatezza del minore;
– informare i genitori o i tutori delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative;
– usare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via telefonica e sui social network.
2. Agli operatori pastorali è severamente vietato:
– infliggere castighi corporali di qualunque tipo;
– instaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore;
– lasciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psichica o fisica;
– rivolgersi ad un minore in modo offensivo o assumere comportamenti inappropriati o sessualmente allusivi;
– discriminare un minore o un gruppo di minori;
– chiedere a un minore di mantenere un segreto;
– fare regali ad un minore discriminando il resto del gruppo;
– fotografare o filmare un minore senza il consenso scritto dei suoi genitori o tutori;
– pubblicare o diffondere anche via web o social network immagini che ritraggano in modo riconoscibile un minore senza il consenso dei genitori o tutori.
Mia nota. Questi tre testi normativi, riguardanti la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano, offrono un modello di traduzione in pratica di quanto dibattuto nel summit episcopale di febbraio. Alla luce del rigore con cui sono formulati possiamo coltivare una buona aspettativa riguardo al più importante tra gli sbocchi annunciati a conclusione di quell’incontro: cioè la pubblicazione da parte della Congregazione per la dottrina della fede di un vademecum che “aiuterà i vescovi del mondo a comprendere chiaramente i loro doveri e i loro compiti”. La redazione di questi primi testi minori va letta anche come un’istruttoria in vista di quello maggiore. Al post seguente tratto di un tema connesso a tutta questa materia, delicatissimo e molto sentito tra le file del clero: quello del sigillo o segreto confessionale.
Caro Luigi, tu che sei un archivio vivente e un grande collezionista di “prime volte” papali, che ne pensi?
https://video.corriere.it/scherzo-papa-giornalista-ritrae-scatto-mano/7218e6e2-5304-11e9-9968-8e956cb2939f?intcmp=video_wall_hp&vclk=videowall%7Cscherzo-papa-giornalista-ritrae-scatto-mano..
Un giornalista che prende platealmente in giro il papa davanti a tutti si era mai visto? O è anche questo un primato dei nostri tempi felici e del presente glorioso pontificato?